Quando è entrato in vigore il D.lgs. n. 141/2010, il legislatore ha ritenuto che i soggetti che avevano svolto o svolgevano I’ attività di Agenzia in Attività Finanziaria e Mediazione Creditizia [all’epoca non era prevista l’incompatibilità tra le due attività], fossero esonerati dall’Esame OAM o dalla Prova Valutativa OAM [per dipendenti e collaboratori] limitatamente e soltanto nel periodo transitorio fissato al 31 ottobre 2012.
Così, nell’art.26 [disciplina transitori a] del D.lgs. n. 141/2010, il legislatore ha previsto che i soggetti già iscritti nell’elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e/o nell’elenco dei Mediatori Creditizi [all’epoca, era tenuto dall’UIF], che avevano effettivamente svolto I ‘attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni [anche non consecutivi] nel quinquennio precedente, alla data di istanza di iscrizione nell’elenco, erano esonerati dal superamento dell’esame OAM e dalla prova valutativa OAM.
Oltre all’esercizio effettivo dell’attività, l’esonero prevedeva anche che i soggetti richiedenti l’iscrizione fossero giudicati idonei sulla base di una valutazione dell’esperienza professionale maturata e la dimostrazione di un reddito annuo superiore a 5mila euro.
Nell’esonero dall’Esame OAM rientravano anche per coloro che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 141/2010, avendo svolto funzioni di amministrazione e/o di direzione in banche e/o intermediari finanziari, decidessero di avanzare domanda di iscrizione negli elenchi.
Così, essendo decorso il periodo transitorio, i soggetti che non si siano avvalsi della disciplina transitoria dovranno sostenere l’Esame OAM prevista per l’iscrizione negli elenchi OAM, o la Prova Valutativa OAM per dipendenti e collaboratori.
Una considerazione particolare è stata riservata a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e/o di direzione in banche e/o intermediari finanziari [Nota interpretativa: DT 100579 -21/12/201].
Ovvero, tali soggetti continuano ad essere esonerati dall’esame, nonostante sia decorso il periodo della disciplina transitoria.
La considerazione scaturisce dal fatto che, tali figure professionali di un soggetto erogante [istituto bancario o finanziario] curano l’insieme delle procedure e delle valutazioni finalizzate alla concessione di un finanziamento sotto qualsiasi forma, compreso la delibera delle linea di credito e l’eventuale fissazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
Tale compito, richiedendo un livello di competenze e professionalità elevato non può essere considerato solo nel periodo transitorio.
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