Può sembrare un argomento scontato, purtroppo tanto scontato non lo è!
I requisiti di rofessionalità dei soggetti, che inoltrano istanza di iscrizione negli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria o dei Mediatori Creditizi, sono stabiliti all’art. 14 del D.lgs. 141 del 13 agosto 2010.
Questo per rispondere a chi mi chiede: << Dove sta scritto? >>
In questo articolo, mi soffermerò solo sui requisiti di professionalità previsti, per l’iscrizione nell’elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e in quello dei mediatori creditizi, in capo agli esponenti aziendali delle persone giuridiche.
Ovvero, accennerò ai requisiti di esperienza professionale richiesti [Dlgs 141/2010 art. 14 co. 2, capo a) -b) -c)] ai soggetti con funzione di amministrazione, direzione e controllo, al Presidente del consiglio di amministrazione, all’Amministratore unico, all’unico socio di una società di capitali.
Il Titolo di studio, la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’Agenzia in Attività finanziaria ed il superamento dell’Esame OAM sono insufficienti ad assumere cariche e/o ricoprire ruoli di responsabilità che richiedono un livello di conoscenze e competenze maggiori rispetto a quelle richieste ad un Agente in Attività Finanziaria persona fisica o costituito in forma di società di persone.
I soggetti con funzioni di amministrazione [no l’amministratore unico], direzione e controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di ALMENO UN TRIENNIO attraverso l’esercizio di una delle seguenti attività:
Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di ALMENO UN QUINQUENNIO attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate alla lettera
L’AMMINISTRATORE UNICO, l’unico socio della società a responsabilità limitata, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo NON INFERIORE A UN QUINQUENNIO. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Fatte queste precisazioni, prima di procedere alla costituzione di una società di capitale è indispensabile verificare i requisiti di professionalità in capo ai soggetti che dovranno accettare la carica di legale rappresentante, oppure in capo a quei soggetti che saranno deputati a ricoprire ruoli di responsabilità.
L’errore più comune che si riscontra nella fase di istruttoria ai fini dell’ottenimento l’iscrizione in uno degli elenchi OAM è l’assenza totale o parziale dei requisiti di professionalità dell’amministratore unico.
In alcuni casi è possibile ovviare, qualora almeno due soci abbiano maturato un TRIENNIO DI ESPERIENZA.
In questo caso potrà essere stabilita l’amministrazione congiunta o disgiunta di due amministratori, se ciò è previsto dallo statuto societario.
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