Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, ha individuato le cause di compatibilità ed incompatibilità con l’esercizio dell’attività di Agenzia in Attività Finanziaria e Mediazione Creditizia. La legge gli consente comunque di individuare ulteriori cause di incompatibilità.
È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi.
I collaboratori degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.
Per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del Codice civile. Il superamento della prova valutativa e la trasmissione del nominativo del collaboratore all’OAM, assolvono agli obblighi previsti all’ art. 5 della Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti.
I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.
Le società di Mediazione Creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un’influenza notevole.
L’attività di Agenzia in Attività Finanziaria è compatibile con l’attività di Agenzia di Assicurazione e quella di Consulente Finanziario Dipendente abilitato all’offerta fuori sede [ex Promotore Finanziario], fermo restando le disposizioni stabilite all’articolo 12, comma 1.bis del Dlgs 141/2010 [attività che non costituiscono esercizio di Agenzia in Attività Finanziaria né di Mediazione Creditizia] , nonché i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo.
L’attività di Agenzia in Attività Finanziaria non è compatibile con le attività di Mediazione di Assicurazione o di riassicurazione, né con l’attività di consulente finanziario indipendente e neppure con quella di società di consulenza finanziaria iscritte nell’elenco tenuto dall’ OCF [ Organismo di Vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti Finanziari].
L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.
L’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e con l’attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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2 Comments
Buongiorno, è compatibile l’iscrizione all’ Oam come Agente in attività finanziaria e Agente di servizi di pagamento?
Gentilissimo, mi scuso per rispondere solo ora al suo quesito:
1) L’esercizio dell’Agenzia in Attività Finanziaria è compatibile con l’attività di Servizi di pagamento.
2) L’Agente iscritto nell’elenco speciale dei Servizi di Pagamento non può promuovere e concludere contratti di finanziamento.
3) Non è consentita l’iscrizione contemporanea nei due elenchi.