L’ Agente dei servizi di pagamento [Articolo 128-quater co. 6 del TUB]
È il soggetto che presta esclusivamente i servizi di pagamento ed è iscritto in una sezione speciale dell’elenco degli Agenti in attività Finanziaria, quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta [n.d.r.: rispetto agli agenti in attività finanziaria hanno minori requisiti di professionalità].
Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento. [D.M. 28 dicembre 2012, n. 256]
Attività:
- È Agente nei Servizi di Pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco degli Agenti in Attività Finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
- Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari e, oltre all’attività di agenzia.
- Possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti.
- Agli Agenti nei Servizi di Pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato.
- L’intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall’agente nell’esercizio della sua attività nonché dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
- In caso di plurimandato ogni intermediario mandante è responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto.
Requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria
L’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco è subordinata al ricorrere di specifici requisiti.
Persone fisiche:
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
Soggetti diversi dalle persone fisiche:
- sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
Requisiti di onorabilità:
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo della società.
Requisiti tecnico – informatici:
- Possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa.
Permanenza nell’elenco:
- è subordinata all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale curato dall’intermediario mandante, almeno una volta l’anno, sia per i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalità sia per i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico.
Requisiti di professionalità:
- Costituisce requisito per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco la frequenza di un corso di formazione professionale curato dall’intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio.
Standard dei corsi di Formazione:
- L’Organismo individua gli standard qualitativi dei corsi di formazione professionale e dei corsi di finalizzati all’aggiornamento professionale.
Dipendenti, collaboratori e attività fuori sede:
- L’attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l’acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento.
- Gli agenti nei servizi di pagamento assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità e curino, attraverso l’intermediario mandante, l’aggiornamento professionale.
- Per il contatto con il pubblico, gli agenti nei servizi di pagamento che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione speciale degli Agenti in Attività Finanziaria.
- Gli agenti nei servizi di pagamento diversi dalle persone fisiche trasmettono all’Organismo l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
- Gli agenti nei servizi di pagamento rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
- Ai dipendenti e collaboratori di cui l’agente nei servizi di pagamento si avvale per il contatto con il pubblico la Prova Valutativa OAM, quale requisito di professionalità, è sostituita dalla frequenza di un corso professionale.
Deroghe:
- Per l’esercizio dell’attività di incasso di fondi [es: pagamento bollettini, ricariche telefoniche, ecc.] su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.